Il TAR dà ragione ai No MUOS
Il MUOS, il nuovo sistema di
telecomunicazioni satellitari della Marina militare Usa, è stato realizzato a
Niscemi grazie ad autorizzazioni e provvedimenti illegittimi della Regione
Siciliana. Lo ha sancito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con
la sentenza emessa il 23 febbraio scorso che ha accolto i ricorsi proposti da Legambiente,
dal Coordinamento Regionale dei Comitati No MUOS e dal Movimento No MUOS
Sicilia contro l’atto della Regione presieduta da Rosario Crocetta del 24
luglio 2013 che aveva revocato lo stop ai lavori di costruzione del
megaimpianto militare ordinato il 29 marzo precedente.
“La sentenza del TAR di Palermo evidenzia come la Regione Siciliana aveva fondato i
suoi provvedimenti di revoca, non già
su sopravvenute valutazioni di interesse pubblico, bensì su vizi delle
autorizzazioni originarie emesse l’1 e il 28 giugno 2011, perché carenti di
validi studi sui rischi del MUOS per la popolazione e l’ambiente e di studi
riguardo i rischi per il traffico aereo”, spiegano Sebastiano Papandrea e Paola
Ottaviano, legali dei Comitati No MUOS. “I lavori a Niscemi sono iniziati e
proseguiti in assenza di valido titolo autorizzativo e sono quindi
integralmente abusivi. Inoltre, l’autorizzazione paesaggistica, necessaria per
la realizzazione dell’opera all’interno della zona A della riserva
naturale orientata Sughereta, sito di
importanza comunitaria, era frattanto scaduta
e non rinnovata”. Sempre secondo i giudici del TAR, la cosiddetta revoca delle revoche del 24 luglio 2013
era un “atto inidoneo a produrre l’effetto della reviviscenza delle
autorizzazioni originarie” e la Regione Siciliana avrebbe dovuto avviare invece
un nuovo iter autorizzatorio, acquisendo, in particolare, una nuova valutazione
di incidenza ambientale e un nuovo nullaosta paesaggistico.
“Sussistono, ad avviso di
questo giudice, i dedotti vizi di contraddittorietà fra atti, erroneità dei
presupposti e difetto di motivazione”, spiega il TAR. Viene pure lamentato come
l’Assessorato regionale competente non abbia preventivamente verificato la
conformità del progetto del MUOS con particolare riferimento all’inquinamento
elettromagnetico ed ai rischi di incidente derivanti dalle tecnologie
utilizzate, né assolutamente valutato gli effetti di un eventuale sisma sulle
antenne satellitari (crollo, modifica del puntamento delle parabole, etc). Nessuna
attenzione è stata data ai pericoli generati per il traffico aereo in Sicilia,
nonostante alcuni tecnici e lo stesso ente
di assistenza al volo ENAV abbiano evidenziato come le emissioni del MUOS
potranno interferire con ben 12 rotte fra gli aeroporti di Comiso, Sigonella e
Catania-Fontanarossa. Sono inoltre bollati come “erronei e
carenti” i presupposti con cui la Regione Sicilia ha giustificato
l’autorizzazione alla riapertura dei cantieri di Niscemi. Crocetta, infatti,
aveva motivato la cosiddetta revoca delle
revoche con le risultanze di uno studio condotto dall’Istituto Superiore di
Sanità che riteneva “rispettati i limiti della legislazione italiana in materia
di protezione della salute umana dai campi elettromagnetici” del MUOS,
prevedendo solo rischi “del tutto trascurabili” per il territorio niscemese. “L’inadeguatezza
di siffatto studio a superare le carenze rilevate dalla Giunta regionale,
emerge anche sul piano contenutistico”, afferma il TAR. “Lo studio dell’ISS
costituisce un documento non condiviso da tutti i professionisti che hanno
composto il gruppo di lavoro e – fatto ancor più significativo – proprio dai
componenti designati dalla Regione Siciliana, il dott. Mario Palermo e il Prof.
Massimo Zucchetti del Politecnico di Torino”. I due esperti, nello specifico, con
una loro autonoma relazione, avevano evidenziato diverse incongruenze e
omissioni dello studio dell’ISS, e le loro valutazioni critiche erano state poi
condivise dal prof. Marcello D’Amore dell’Università “La Sapienza” di Roma,
esperto super partes nominato dai
giudici del Tribunale amministrativo.
I legali dei No MUOS avevano
pure posto l’attenzione sulla possibile violazione degli articoli 80, 87 e 11
della Costituzione relativamente all’Accordo per l’installazione del sistema
militare di proprietà ed esclusivo uso della Marina Usa (mai discusso in ambito
Nato), sottoscritto il 6 aprile 2006 tra le forze armate italiane e
statunitensi, senza la previa approvazione da parte del Parlamento e la
promulgazione da parte del Capo dello Stato. Sul punto, il TAR ha preferito non
esprimersi. “Sul sospetto di incostituzionalità degli accordi bilaterali
sottostanti all’impianto MUOS di Niscemi – scrivono i giudici - premesso che la
questione esorbita dagli interessi di tipo ambientalistico per i quali i
ricorrenti sono legittimati ad agire, si ritiene comunque che essa non sia
immediatamente rilevante per lo scrutinio di legittimità degli atti
amministrativi oggetto di gravame e comunque non sia neppure non manifestamente infondata alla luce
di quanto segnalato dall’Ufficio legislativo del Ministero della Difesa”.
“Questa sentenza è senza
alcun dubbio una vittoria degli
attivisti e di tutto il movimento No MUOS e una sonora disfatta delle forze
armate Usa e di tutto l’apparato politico-militare e affaristico
internazionale”, commentano gli attivisti del Coordinamento regionale dei Comitati No MUOS. “Nessuno potrà ignorare quanto stabilito dal TAR,
vale a dire che abbiamo sempre avuto ragione sull’estrema pericolosità di
questo sistema di guerra e che le autorizzazioni sono state concesse violando
le normative urbanistiche e ambientali e perfino anche quelle antimafia. Ora
più che mai occorre mobilitarsi per non farsi strappare la vittoria da una
politica collusa. È tempo di abbattere la costruzione abusiva del MUOS,
smantellare le 46 antenne della Marina Usa per le telecomunicazioni con i
sottomarini nucleari attive a Niscemi dai primi anni ‘90 e restituire la riserva
Sughereta alla libera e pacifica fruizione dei cittadini e della fauna”.
Pubblicato in lacittàfutura.it, il 22 febbraio 2015, http://www.lacittafutura.it/italia/cittadinanza/il-tar-da-ragione-ai-no-mous.html
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