Scandalosa l’accoglienza di minori stranieri in una palestra di Messina
Scheda
- Relazione consegnata da Antonio Mazzeo e Tania Poguisch alla VI Commissione
Consiliare – Comune di Messina convocata in data 4 novembre 2015 in ordine alle problematiche relative all’accoglienza
dei minori non accompagnati.
Dopo l’ispezione del 12 ottobre 2015 fatta da alcuni
attivisti di Borderline Sicilia e dalla parlamentare regionale del M5S, Valentina Zafarana, riteniamo
scandalosa, fuori da ogni logica di tutela dei minori e del rispetto della
dignità umana, l’accoglienza che il Comune di Messina ha riservato ai minori
arrivati il 29 settembre e poi il 9 ottobre a Messina.
I MSNA erano 58, di età compresa tra i 14 e i 17 anni,
quelli che erano stati collocati nella palestra comunale di Gravitelli e che
vivevano nella totale mancanza di assistenza, sistemati nell’unico spazio
possibile e non accessibile ad occhi indiscreti, cioè nel piano superiore della
palestra, mentre all’interno continuavano le attività giornaliere delle società
sportive. I minori dormivano su brandine sistemate una accanto all’altra e
condividevano due servizi igienici e quattro docce.
Fino alla settimana precedente c'erano anche dei
bambini di età inferiore ai 10 anni, per i quali solo qualche giorno prima
dell’ispezione, era stato predisposto il trasferimento verso delle comunità
idonee. Due minori nel momento dell’ispezione risultavano dispersi perché non erano rientrati nella
struttura e non erano stati rintracciati.
I giovani minori ci hanno raccontato che nessuno di
loro aveva avuto ancora modo di comunicare alle famiglie di essere giunti in
Italia e di essere vivi perché non è stata fornita loro alcuna scheda
telefonica.
Nessuno di loro era stato identificato e per nessuno
sarebbe stata ancora aperta la tutela legale.
Nessun medico ne’ psicologo si era recato nella
struttura per accertare il loro stato di salute e individuare i casi
vulnerabili. E' bastato chiedere loro come stavano per raccogliere segnalazioni
di sintomi influenzali, malesseri, disturbi e vederli mostrare ferite e parti
del corpo dolenti e gonfie.
La metà di questi giovani era di origine egiziana e sempre
nel momento ispettivo non abbiamo incontrato un operatore che parlasse l’arabo.
Responsabile dell’ente e operatori hanno assicurato la presenza di mediatori
che parlano l’arabo, ma i ragazzi hanno più vote ribadito, aiutati da altri che
traducevano in inglese, di non avere il supporto linguistico di alcun
mediatore.
A prendersi cura di loro solo uno-due operatori per un
turno di 12 ore. Sono gli stessi operatori, dipendenti della cooperativa Senis
Hospes che gestisce il centro di prima accoglienza per minori “Ahmed”, a
dichiararsi volontari.
Sulla base dell’ispezione svolta è evidente che la
sistemazione che il Comune di Messina ha predisposto per i minori non trova
alcun riferimento nel quadro giuridico relativo all’accoglienza e protezione
dei minori stranieri non accompagnati. Continuare a considerare Messina città
dell'emergenza non può in alcun modo giustificare il fatto che dei minori
vengano accolti in un luogo che non soddisfa né i requisiti strutturali minimi
nè quelli essenziali relativi alla sicurezza, protezione, igiene e servizi alla
persona previsti per l’accoglienza, come ribadito anche nel più recente decreto
legislativo 142/2015, di cui parliamo nella pagina seguente.
Non è chiaro sulla base di quale delibera e
convenzione il Comune abbia delegato alla cooperativa Senis Hospes
l’accoglienza dei minori giunti a Messina negli sbarchi su citati e in base a
quale accordo il Comune di Messina si sia assunta la responsabilità di collocarli in condizioni
così estreme e indecenti.
Se è vero che il decreto legislativo 142/2015 (vedi
pagina seguente) prevede che in condizione di emergenza, l’accoglienza può essere
affidata dalla Prefettura agli enti locali, lo stesso specifica in modo chiaro
e netto che la procedura di affidamento deve essere la stessa dei contratti
pubblici. E con ciò ribadiamo il superiore interesse del benessere del minore
su tutto.
Ente gestore e Comune stanno violando tutti gli
obblighi previsti dalla legislazione in materia di accoglienza, tutela dei
minori e protezione dei richiedenti asilo.
E per questo riteniamo urgente:
provvedere all’immediato trasferimento dei minori da
questo luogo inadeguato e pericoloso sotto tutti i profili;
fare immediata chiarezza di come sia potuto accadere
che il Comune abbia attivato l’emergenza in una palestra aperta alle sue
attività sportive e agli eventi sportivi domenicali.
Allo stesso modo è doveroso e urgenza fare chiarezza
su cosa sta accadendo nei porti al momento dello sbarco. Qual è il margine di
azione delle organizzazioni umanitarie accreditate, addette all'informativa
legale dei richiedenti asilo e alla tutela dei minori? Quale il loro ruolo nel
seguire i trasferimenti di minori e il monitoraggio delle strutture in cui
vengono collocati?
La
Cooperativa Sociale Senis Hospes, che ha gestito sino a qualche mese fa i
centri di prima accoglienza del Palanebiolo e della ex Caserma Gasparro a
Bisconte, insieme alla Cooperativa S. Francesco del Consorzio SOL.CO, tra
ottobre e novembre 2013 ritenne di poter investire nella sistemazione dell’ex
Ipab Conservatori Riuniti (oggi Centro Ahmed in memoria di un bimbo siriano
morto in uno dei tragici viaggi e giunto con la famiglia a Messina), per farlo
diventare un centro di primissima accoglienza per adulti. Dopo le denunce sulla
presenza di decine di minori stranieri non accompagnati presenti al Pala
Nebiolo, in situazioni di ingiustificabile promiscuità con adulti, la
Prefettura, con un’ordinanza d’emergenza firmata dal Ministro dell’Interno
Angelino Alfano, considerata dalla stessa Prefettura di Messina un
prolungamento del Palanebiolo, senza i previsti bandi di assegnazione, decideva
di collocare i minori presso l’ex Ipab Conservatori Riuniti. Dal 25 novembre
2014 all’interno di questa struttura iniziavano le attività nel centro di prima
accoglienza per minori stranieri non accompagnati. La mensa del Centro Ahmed è
gestita da “La Cascina Global Service”.
Il
25 novembre 2015 scadrà la convenzione. Cosa ne sarà dei circa 200 minori
ospiti nel Centro Ahmed?
Nota
1 - DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142
Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale.
Art.
18. Disposizioni sui minori
1.
Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto
assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da
assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla
protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.
176.
2.
Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere
all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità
e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e
valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché
a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore
del minore.
3. I
figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i
genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente
responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4.
Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto
sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese
quelle ricreative.
5.
Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o
comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di
riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.
Art.
19. Accoglienza dei minori non accompagnati
1.
Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non
accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza,
istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (3), per
il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni,
alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere,
con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti
al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di
chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono
attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio
è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in
convenzione con gli enti locali.
Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di
accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale,
e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla
minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di
cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza
è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario
in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale
del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e
del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione
dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.
2. I
minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso
alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo restando per i minori
non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle
medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 183,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano
alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
di cui all'articolo 1- septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono
specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.
3.
In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2,
l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla
pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi
fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16. I Comuni che
assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai
contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma
181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del
medesimo Fondo.
4.
Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri
di cui agli articoli 6 e 9.
5.
L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di
un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e
per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice
civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e
al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza
predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento
e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.
6.
Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie
funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse
superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni
i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il
tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.
7.
Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata
ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato
richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula
convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali,
intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi
diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed
i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore
interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da
tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.
(3)
NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto:
«decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281».
Art.
20. Monitoraggio e controllo
1.
Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale di cui all'articolo
1-sexies, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche
tramite le prefetture
-
uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della
gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le
prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.
2.
L'attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi
erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i
decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli
articoli 12 e 14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle
categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei
servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte
degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Nota
2 - Gli standard regionali previsti per l’accoglienza di minori stranieri non
accompagnati previsti dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 600
del 13 agosto 2014
In
particolare:
Si prevedono
due tipologie diverse di strutture per l’accoglienza, una per la “primissima
accoglienza ad alta specializzazione” (con funzioni di identificazione, ecc per
una ospitalità non superiore ai tre mesi con ricettività non superiore ai “60
ospiti contemporaneamente” – max 50 nelle normative nazionali, camere da letto
con non più di 4 persone per stanza, con l’offerta di una serie di servizi di assistenza
e personale specializzato di cui il decreto regionale fornisce modalità,
figure, ecc.; coordinatore, assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori
culturali e linguistici, operatori legali, ecc.); una di “secondo livello”
(nell’ambito degli SPRAR).
Messina
4 novembre 2015
dott. Antonio Mazzeo
dott.ssa Tania Poguisch
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